I Cantieri della PA digitale

Giustizia digitale

Tecnologie e modelli per una Giustizia più rapida ed efficiente

In primo piano

Aumentano i fondi (150 mln), ma non basta: competenze al palo
di Enrico Consolandi, magistrato tribunale di Milano e Andrea Rossetti, Università degli Studi di Milano-Bicocca
A causa del blocco delle assunzioni degli addetti e di applicazioni esterne, il numero di tecnici e del personale dedicato è rimasto costante negli anni rispetto a una mole di lavoro aumentata in maniera esponenziale; il rischio è quello di una esternalizzazione dei servizi, che mette dati personali e sensibili dei cittadini nelle mani di società private.


PCT: i vantaggi pratici sono tangibili e guideranno la riforma nel 2016
di Antonio Labate, Gruppo Informatico di Presidenza – Consiglio Ordine Avvocati di Roma

Lo scetticismo è stato sconfitto, il processo telematico è obbligatorio e restano alcuni problemi da risolvere e che troveranno soluzione già nei prossimi mesi. Tuttavia l’intangibilità del fascicolo informatico spinge taluni a ritenere che possa andare smarrito, distrutto da un hacker o colpito da chissà quale virus. Dimenticando il passato ove sparivano dalla cancellerie interi faldoni.


Grazie al digitale, una nuova giustizia commerciale: le dispute online “preventive”
di Marco Cuniberti, avvocato e componente del gruppo di lavoro Osservatorio ICT & Professionisti, Politecnico di Milano

Si tratta di procedure di O.D.R. appunto “preventive”, che cioè prevengano la disputa vera e propria – così evitando di dover accedere a sistemi di risoluzione delle controversie o, peggio ancora, alle cause ordinarie – grazie al coinvolgimento del gestore del sistema di pagamento scelto per la transazione online.


Ecco i limiti privacy alla pubblicazione di atti della PA
di Stefano Ricci, Università degli Studi dell’Insubria

In base alla legislazione europea, non è la sola illiceità “originaria” del trattamento a dover essere valutata dal data controller (privato o pubblico) poiché, anche quando il trattamento effettuato dal sito di “provenienza” sia lecito, il dato personale trattato va rimosso quando sia inadeguato, non pertinente o non più pertinente o eccessivo rispetto alle finalità e/o al tempo trascorso.

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