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Dal 1° luglio, una firma elettronica qualificata avrà lo stesso valore giuridico di una firma autografa e questo non solo in Italia, ma in tutti i paesi UE. Lo stesso vale per gli altri servizi fiduciari, come ad esempio un recapito certificato che dovrà essere riconosciuto analogamente in Francia o in Bulgaria. Godranno dello stesso effetto giuridico aumentando di fatto la certezza legale e la sicurezza delle transazioni elettroniche e favorendo conseguentemente la realizzazione di un mercato unico digitale
AgID: “Con eIDAS più fiducia tra consumatori e imprese”
di Stefano Arbia, rappresentante italiano presso le Istituzioni europee per i lavori afferenti il regolamento eIDAS, AgID
Verrà agevolata la fruibilità dei servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni dell’Unione e il commercio elettronico grazie all’introduzione di una normativa che consente di rafforzare il concetto di cittadinanza europea
Secondo il Regolamento ciascun servizio dovrà essere qualificato mediante apposite relazioni ed audit da organismi di valutazione della conformità, così anche le procedure con cui è effettuata l’identificazione dei richiedenti dovranno essere oggetto di tali valutazioni, includendo anche la verifica di requisiti organizzativi e di professionalità di coloro che materialmente pongono in essere dette procedure
Dalla definizione di firma elettronica fornita dal CAD emerge la volontà di attribuire a tale firma una funzione prettamente identificativa, mentre le residuali due funzioni tipiche della sottoscrizione autografa sono rimesse al libero apprezzamento del giudice. Con il Regolamento eIDAS, invece, viene rafforzata la funzione dichiarativa della firma elettronica, laddove quella identificativa è presupposta
L’allineamento agli standard individuati a livello europeo, è l’unica strada sensata per evitare che i prestatori di servizi nazionali si trovino da un lato limitati a vendere i propri servizi solo nel territorio nazionale e, dall’altro lato, ad avere una contrazione del mercato domestico come conseguenza della competizione con i prestatori di servizi fiduciari digitali stranieri che potranno operare in Italia anche grazie all’entrata in vigore del Regolamento eIDAS
Un elemento di criticità è nelle Regole tecniche che scaturiscono dal CAD. Il coordinamento comunitario imporrebbe una nuova stesura per vari decreti. Nascono quindi problemi interpretativi che AgID dovrà gestire. In particolare le Regole UE sono prevalenti su quelle italiane che se in contraddizione o ostacolo sono automaticamente abrogate
eIDAS introduce importanti novità in relazione alla convalida e alla validazione temporale delle firme elettroniche nonché ai servizi di recapito certificato che potranno garantire non solo la data e l’ora della creazione o trasmissione del documento elettronico, ma anche l’integrità dello stesso in quel dato momento storico
Cosa significa conservare digitalmente un documento nel nostro ordinamento giuridico? Il riferimento alla “conservazione” contemplato nella definizione di “documento elettronico” del Regolamento eIDAS non può essere messo esclusivamente in relazione al versamento dei documenti in un sistema di conservazione, come disciplinato dalle Regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. Vanno anche considerate altre modalità
La mancata approvazione in tempi utili del CAD porterà al risultato di una notevole incertezza in merito alle norme applicabili e lo schema di decreto disponibile non sembra affrontare in modo soddisfacente le questioni che l’applicazione del Regolamento introduce. L’Italia è il Paese europeo col numero maggiore di servizi fiduciari, che sono definiti in eIDAS e dunque per i quali si applicano le nuove norme
Il Regolamento contiene alcuni evidenti simmetrie con la disciplina del RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che lasciano presupporre un orientamento univoco adottato dal legislatore europeo nell’affrontare determinate tematiche, in particolare sui temi legati alla sicurezza (informatica) e alla gestione degli incidenti/violazioni. Ciò potrebbe costituire un aspetto importante per gli operatori economici
Castellani: “Eidas aiuterà le Regioni a essere hub tecnologico sul territorio”
di Laura Castellani, coordinatrice tecnica “Cittadinanza Digitale” per la Commissione speciale Agenda Digitale delle regioni/Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo, Regione Toscana
Dal punto di vista tecnologico le regole UE non modificano l’intero scenario, bensì molte di queste possono considerarsi un’evoluzione delle precedenti, come ad esempio i formati di firma elettronica avanzata (CAdES, PaDES e XadES) ed il Legislatore italiano sta modificando il CAD per coordinarlo con le Regole comunitarie
Con l’adozione del Regolamento eIDAS il quadro normativo viene aggiornato su scala europea per garantire la piena interoperabilità a livello comunitario dei servizi “fiduciari” e dei servizi di identificazione ed autenticazione che sono la base dell’identità elettronica. Ecco alcune riflessioni rispetto alla diffusione di SPID
Dalle osservazioni del Garante della Privacy si evince che il testo di riforma del CAD dovrà essere affinato, e anche con urgenza: il Regolamento eIDAS entra in vigore tra pochi giorni, e non si può rischiare che un testo successivo (il CAD) non sia in linea con gli indirizzi dell’Unione
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